Statuto - TSNLUCERA

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Statuto

Organizzazione
Approvato dal C.D. UITS il 23/04/2015

STATUTO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI LUCERA
TITOLO I  PRINCIPI GENERALI
Art. – Natura e scopi istituzionali pag. 4
Art. 2 – Vigilanza e coordinamento sulla Sezione pag. 5
Art. – Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione pag. 5
Art. – Requisiti per l’iscrizione alla Sezione pag. 6
Art. – Doveri degli iscritti pag. 7
Art. – Scioglimento della Sezione pag. 7
Art. – Delegazioni della Sezione pag. 7

TITOLO II  ORGANIZZAZIONE
Art. – Organi della Sezione pag. 8
Art. – Assemblea ordinaria degli iscritti volontari pag. 8
Art. 10 – Assemblea straordinaria pag. 9
Art. 11 – Indizione elezioni pag. 9
Art. 12 – Elettorato attivo pag. 9
Art. 13 – Elettorato passivo pag. 10
Art. 14 – Modalità per le elezioni pag. 10
Art. 15 – Organizzazione delle elezioni pag. 10
Art. 16 – Ricorsi pag. 11
Art. 17 – Commissione elettorale pag. 11
Art. 18 – Seggio elettorale pag. 12
Art. 19 – Votazioni pag. 12
Art. 20 – Orario delle votazioni pag. 13
Art. 21 – Chiusura delle votazioni e spoglio pag. 13
Art. 22 – Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati pag. 14
Art. 23 – Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo pag. 15
Art. 24 – Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio Direttivo pag. 15
Art. 25 – Presidente della Sezione pag. 16
Art. 26 – Consiglio Direttivo pag. 17
Art. 27– Attribuzioni del Consiglio Direttivo pag. 17
Art. 28 – Consegne fra il Consiglio Direttivo Uscente e quello entrante pag. 18
Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico pag. 18
Art. 30 – Collegio dei Probiviri o Proboviro unico pag. 19
Art. 31 - Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici pag. 20
Art. 32 – Durata delle cariche e decadenza pag. 20
Art. 33 – Incompatibilità pag. 21
Art. 34 – Ineleggibilità pag. 22
Art. 35 – Segreteria pag. 22

TITOLO III  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Art. 36 – Iscrizione obbligatoria e quota annua di iscrizione pag. 22 Pag. 2 di 29
Art. 37 – Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno pag. 22
Art. 38 – Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro pag. 23
Art. 39 – Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni pag. 23
Art. 40 - Esercizio del tiro pag. 23
Art. 41 - Armi della Sezione pag. 24

TITOLO IV  ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 42 – Affiliazione pag. 24
Art. 43 – Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all’UITS pag. 24
Art. 44 – Attività di tiro della Sezione pag. 25

TITOLO V COSTITUZIONE E COMPITI DIREZIONE DI TIRO
Art. 45 – Costituzione e compiti della Direzione di tiro pag. 25

TITOLO VI  GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 46 – Proventi della Sezione pag. 26
Art. 47 – Bilancio Preventivo pag. 26
Art. 48 – Conto Consuntivo pag. 26
Art. 49 – Servizio di cassa pag. 27
Art. 50 – Documenti amministrativi pag. 27
Art. 51 – Versamento all’UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti pag. 27

TITOLO VII REGOLAMENTO
Art. 52 – Regolamento interno pag. 28

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E RINVIO E DISPOSIZIONI DI RINVIO
Art. 53 – Norma transitoria pag. 28
Art. 54 – Disposizioni di rinvio pag. 28
Art. 55 – Norme Finali pag. 29

TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Natura e scopi istituzionali
1. La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Lucera, ha sede legale in Lucera (Foggia), via Mazzaccara n.16, di seguito denominata Sezione, è l’organismo a base associativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; dalla legge
18 aprile 1975, n. 110; dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. la Sezione, ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sulla base della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1367 del 6 dicembre 2007, svolge, altresì, come associazione sportiva dilettantistica, in regime di affiliazione con l’UITS e sulla base delle direttive della stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali. Ai fini della pratica dell’attività sportiva, la Sezione deve ottenere il proprio riconoscimento a fini sportivi e richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS e l'iscrizione nel registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
3. La Sezione ha durata illimitata ed è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi. I proventi delle attività ed il patrimonio della Sezione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, neanche in forme indirette. Gli iscritti volontari non possono trasferire la propria quota o contributo associativo e non possono rivalutarla.
4. La Sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge:
a) provvede all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno;
b) rilascia i diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
5. La Sezione, nell’ambito dell’espletamento e per il perseguimento delle proprie finalità sportive, cura:
a) lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti;
b) l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) le attività sportive e i compiti derivanti dall’affiliazione alla Federazione sportiva Unione Italiana Tiro a Segno;
d) l’attività e la diffusione di ogni forma del tiro a segno, in conformità allo Statuto e ai regolamenti della Federazione sportiva UITS;
e) l’attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attività ludiche, propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno con particolare riguardo alle categorie giovanili.
6. L’attività della Sezione, fatto salvo l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato. E' soggetta alle norme dell’ordinamento sportivo e alle direttive approvate dal CONI e dall’UITS. La Sezione adotta l’emblema del Tiro a Segno Nazionale e quello dell’Unione Italiana Tiro a Segno riportati nell’allegato 2 dello Statuto dell’UITS. La bandiera della Sezione è la bandiera nazionale con l’emblema del TSN. Nel bollo d’ufficio della Sezione è riprodotto
l’emblema del TSN con la denominazione della Sezione.

Art. 2 Vigilanza e coordinamento sulla Sezione
1. La Sezione svolge i propri compiti sotto il coordinamento e la vigilanza dell’UITS, che ne mantiene l’unità di indirizzo sul territorio nazionale, nonché per i profili di rispettiva competenza sotto il controllo del Ministero della Difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità secondo le previsioni normative e dello Statuto UITS e del Ministero dell’Interno per quanto attiene alle competenze ad esso attribuite dalla legge.

Art. 3 Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione
1. Oltre agli iscritti per legge, possono far parte della Sezione, in qualità di iscritti volontari, le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta, che siano cittadini italiani o degli altri Stati membri dell’Unione Europea, immuni da condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, che, in possesso della prescritta certificazione sanitaria, partecipano alle attività della stessa. Gli iscritti devono tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, dall’assunzione di sostanze vietate che possano alterare le prestazioni sportive e da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione e dell’Unione Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi.
2. Possono essere iscritti anche i minori che, in possesso dei requisiti fisici per l’esercizio dell’attività sportiva, abbiano compiuto almeno il 10° anno di età, previa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
a) I minori dal 10° al 14° anno di età possono svolgere attività con armi ad aria o gas compresso di potenza non superiore a 7,5 joule, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
b) I minori dal 14° anno in poi possono svolgere attività con armi ad aria o gas compresso e/o con armi a fuoco.
3. È altresì possibile, per l’esercizio delle attività sportive consentite, l’iscrizione di persone diversamente abili in possesso di piena capacità psichica e di sufficienti capacità fisiche, certificate da medici competenti.
4. Gli stranieri residenti in Italia non appartenenti all'Unione Europea possono iscriversi alla Sezione purché, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, ove ricorra, quelli del comma 2, dimostrino, con idonea documentazione, che nel loro Stato i cittadini italiani possono iscriversi a corrispondenti organizzazioni o svolgere comunque l'esercizio del tiro a segno.
5. Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Le domande di iscrizione sono registrate in ordine cronologico e i singoli iscritti sono inseriti nei registri della Sezione, istituiti ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110, con l'indicazione delle loro generalità nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali. La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
6. L’iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, sia essa di accoglimento o di rigetto, può essere appellata per motivi di legittimità e/o merito, entro 10 giorni dalla data di notificazione all’interessato, alla Commissione di disciplina dell’UITS. Ove non sia previsto il Collegio dei Probiviri o il Proboviro, il richiedente potrà proporre ricorso entro 10 giorni dalla
data di notificazione alla Commissione di disciplina UITS, che decide in via definitiva.
7. In caso di domanda di iscrizione volontaria presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Sezione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore stesso.
8. Tutti gli iscritti volontari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee della Sezione nonché dell'elettorato attivo e passivo con i limiti previsti ai successivi articoli 12 e 13. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall’iscritto volontario minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
9. La qualifica di iscritto volontario dà diritto a votare nelle assemblee della Sezione, a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la Sezione, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

10. Gli iscritti volontari in relazione al tipo di attività devono tesserarsi nelle categorie previste dallo Statuto e dai Regolamenti UITS.

11. L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento all’UITS entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4.

Art. 4 Requisiti per l’ iscrizione alla Sezione
1. Ai fini dell’iscrizione alla Sezione, ai sensi del precedente articolo, è necessario:
a) sottoscrivere la domanda di iscrizione;
b) allegare alla domanda di iscrizione certificazione medica, secondo la normativa vigente, dal quale risulti che il richiedente, a seguito di visita medica, è idoneo a svolgere attività di tiro.
c) attestare, con le modalità previste dalla legge, di essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea, di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, di non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; non essere sottoposto a misure preventive previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche (L. 327/88 e D. Lgs 159/2011). Si può procedere all’iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. Per i cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea dovrà anche essere dimostrata dal richiedente la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3;
d) allegare copia di pagamento della relativa quota di iscrizione.
2. Per i minori è necessaria l’autorizzazione e la sottoscrizione della domanda di cui al precedente comma 1 lett. a) di chi esercita la potestà genitoriale. Se di età superiore ad anni 14, dovranno essere richieste le altre certificazioni di cui al comma 1. Nessun’altra certificazione è richiesta ai minori di anni 14, fatta salva la presentazione della certificazione medica.
3. Il Consiglio Direttivo della Sezione, quando sorgono fondati dubbi sulla autenticità delle certificazioni di cui al comma 1, lettera a), può trasmettere l’autocertificazione ai competenti Organi per il riscontro della veridicità. L’accertamento della falsità di atti, certificazioni o dichiarazioni comunque prodotti alla Sezione comporterà automaticamente, oltre alla dovuta segnalazione alla competente Autorità, anche il rigetto della domanda di ammissione alla Sezione. L’interessato potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione formale del provvedimento, ricorrere al Collegio dei Probiviri o al Proboviro, ove istituito. Ove non sia previsto il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico, il richiedente potrà proporre ricorso, entro 10 giorni, dalla comunicazione alla Commissione Disciplina UITS.
4. Il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione di un soggetto richiedente al quale è stata comminata una sospensione disciplinare. Il richiedente, ottenuto il tesseramento non potrà svolgere
alcuna attività sociale e/o sportiva, secondo quanto previsto dalla sanzione comminata.

Art. 5 Doveri degli iscritti
1. Con l'iscrizione alla Sezione gli iscritti si obbligano a:
a) osservare le disposizioni dello Statuto dell’UITS e dei relativi Regolamenti, nonché quelle del Regolamento di tiro e di ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’UITS o emanata dagli Organi dell’UITS o della Sezione nonché le direttive del Coni;
b) osservare le norme del presente Statuto, nonché ogni altra disposizione deliberata dagli Organi direttivi della Sezione;
c) versare annualmente alla Sezione:
se iscritto d’obbligo, la quota d’iscrizione obbligatoria determinata annualmente con provvedimento delle competenti autorità ministeriali;
se iscritto volontario tesserato nelle categorie UITS, la relativa quota di iscrizione alla Sezione oltre a quella di tesseramento all’UITS;
l’iscritto d’obbligo che intende iscriversi quale iscritto volontario in una delle categorie di tesseramento UITS è tenuto al pagamento della differenza tra la quota di iscrizione obbligatoria e quella volontaria e al versamento della quota di tesseramento UITS;
d) accettare le decisioni dell’UITS e dei suoi Organi in ogni vertenza di carattere tecnico, sportivo, amministrativo e disciplinare attinente all'attività della Sezione.
2. I provvedimenti dell’UITS hanno piena ed immediata efficacia nell'ambito della Sezione e nei confronti dei suoi iscritti.
3. L'iscritto volontario che si ritiene leso dei suoi diritti sia da parte della Sezione sia da parte di altri iscritti, può adire, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, ove istituito. Qualora non istituito il Collegio dei Probiviri o il proboviro unico l’iscritto potrà adire la Procura Federale.

Art. 6 Scioglimento della Sezione
1. Lo scioglimento della Sezione è deliberato dall’UITS con le modalità previste dalla normativa vigente. L’eventuale patrimonio attivo dovrà essere devoluto ad altre Sezioni su deliberazione del Consiglio Direttivo UITS.
2. Lo scioglimento di una Sezione può essere richiesto dall’Assemblea dei soci o dall’UITS.

Art. 7 Delegazioni della Sezione
1. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell’UITS, la Sezione può istituire proprie Delegazioni.
2. La costituzione della Delegazione viene autorizzata dal Consiglio Direttivo UITS per decentrare l'attività della Sezione ed agevolare l'attività di tiro degli iscritti residenti nello stesso comune e nei comuni limitrofi.
3. Le Delegazioni, non avendo amministrazione propria, si avvalgono della struttura amministrativa e dei materiali forniti dalla Sezione e gli impianti di tiro devono rispettare i requisiti di agibilità.
4. Lo scioglimento delle Delegazioni deve essere richiesto dal Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo sezionale, all’UITS.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 8 Organi della Sezione
1. Sono Organi della Sezione:
l'Assemblea degli iscritti volontari;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico, ove istituiti.

Art. 9 Assemblea ordinaria degli iscritti volontari
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e deve aver luogo entro il 30 aprile di ciascun anno per:
a) stabilire le direttive generali ed organizzative dell'attività sociale;
b) deliberare l'approvazione o le modifiche al Regolamento interno della Sezione proposte dal Consiglio Direttivo;
c) approvare il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente con la relativa relazione tecnico-morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
d) approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
f) procedere, allo scadere del quadriennio di mandato, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, ove istituito, del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso affisso agli albi della sede sociale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli iscritti volontari; le deliberazioni adottate obbligano tutti gli iscritti alla sezione.
3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contestualmente alla sua affissione all’albo sezionale, è trasmesso all’UITS ed ai suoi Organi periferici competenti per territorio.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione.
5. Partecipano all'Assemblea, con diritto al voto, tutti gli iscritti volontari alla Sezione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione più alta e con il tesseramento per l’anno in corso e che non siano stati esclusi dall’attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.
7. Presiede l'Assemblea il Presidente della Sezione cui spetta ogni potere direttivo per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario della Sezione. Qualora la Sezione non avesse il Segretario le funzioni di Segretario verranno svolte da un socio nominato dalla stessa Assemblea.
8. Le votazioni, salvo quanto stabilito dall’art. 14, hanno luogo per alzata di mano e le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi.
9. La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto consuntivo con la relativa relazione tecnico-morale comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo decaduto che dovrà indire, entro 40 giorni dalla sua decadenza, nuove elezioni che devono tenersi entro i successivi 40 giorni. In tale situazione il Collegio dei Revisori o Revisore e il Collegio dei Probiviri o il Proboviro continuano a rimanere in carica.
10. I partecipanti all’Assemblea, per esercitare il diritto di voto devono essere identificati. Le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo.
11. E’ ammessa la partecipazione in Assemblea con una sola delega corredata da copia del documento di identità in corso di validità del delegante.
12. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti volontari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Il Presidente deve trasmettere copia del verbale all’UITS entro 7 giorni.

Art. 10 Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli iscritti volontari alla Sezione. La richiesta, motivata e firmata, è rimessa al Presidente della Sezione il quale, accertata l'autenticità delle firme dei richiedenti, la sottopone al Consiglio Direttivo per stabilire la data dell'Assemblea straordinaria e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sulla base delle richieste. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.
3. L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere indetta non oltre il 40° giorno dalla richiesta e svolgersi, con le modalità indicate all'art. 9 del presente Statuto, non oltre i 30 giorni successivi.
4. Dell’esito dell’Assemblea viene data comunicazione all’UITS entro 7 giorni.

Art. 11 Indizione elezioni
1. Ogni quattro anni si procede all’elezione del:
Consiglio Direttivo;
Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici;
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;
Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, se istituito.

Art. 12 Elettorato attivo
1. Sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e tesseramento. Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi.
2. Ad ogni iscritto spetta un solo voto.
3. In ogni regime commissariale, fermi restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni.

Art. 13 Elettorato passivo
1. Sono eleggibili alla cariche sociali coloro che:
a) alla data delle elezioni siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione stessa, in modo continuativo, come specificato al successivo art. 43 comma 4, da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell’Assemblea.
b) abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

2. In regime commissariale sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, formalizzata la propria candidatura così come indicato al precedente comma 1 lett. b), siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione stessa da almeno 90 giorni.
3. Nelle Sezioni di nuova costituzione o ricostituzione possono candidarsi gli iscritti volontari che abbiano i requisiti richiesti e che, alla data delle elezioni, risultino tesserati all'UITS.
4. La continuità del tesseramento, ai fini dell’elettorato passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo dell’iscrizione volontaria e del tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. I requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico sono stabiliti al successivo art. 29. Per il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici si fa riferimento al successivo art. 31.

Art. 14 Modalità per le elezioni
1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e si svolgono allo scadere dell’Organo sezionale, al termine del quadriennio, con riferimento alla data della ratifica per il Consiglio Direttivo e di convalida per gli altri Organi sezionali, da parte dell’UITS.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'UITS può concedere anticipazioni o proroghe rispetto alla data di scadenza naturale dell’Organo sezionale.

Art. 15 Organizzazione delle elezioni
1. Le elezioni sono disposte mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo almeno 40 giorni prima della scadenza naturale del quadriennio. Nella delibera si provvede a:
a) fissare il luogo, la data e l'orario delle votazioni;
b) nominare i componenti della Commissione elettorale, della quale non possono far parte i candidati.
2. La Sezione dà comunicazione, mediante avvisi posti nella sede della Sezione almeno 40 giorni prima della data di svolgimento e a mezzo avviso trasmesso contestualmente via fax o posta elettronica certificata o
intranet, all'UITS e agli Organi UITS competenti per territorio circa:
a) il luogo, la data e l'orario delle votazioni;
b) i membri della Commissione elettorale.
3. Almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elettori devono essere informati, dando ampia pubblicità, mediante avvisi, o altri mezzi ritenuti idonei, posti nella sede della Sezione:
a) dell'elenco dei candidati, suddivisi per cariche, risultati eleggibili, trascritto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente della Commissione elettorale;
b) dell’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, firmato dal Presidente della Sezione.
4. La Sezione provvede e predispone quanto necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 16 Ricorsi
1. Gli iscritti volontari, in regola con il tesseramento, possono presentare formale ricorso, adeguatamente motivato, alla Commissione elettorale, avverso l’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.
2. Il ricorso, sia per omesso che per errato inserimento nell’elenco degli aventi diritto a voto, deve essere proposto alla Commissione elettorale, a pena di inammissibilità, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto.
3. La Commissione elettorale, esaminati gli atti ed effettuati gli accertamenti del caso, decide in via definitiva ed inappellabile, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
4. Della decisione è data immediata notizia agli interessati, per le vie brevi seguita da comunicazione scritta; in caso di accoglimento del ricorso, la Commissione elettorale provvederà a compilare una nota di emendamento dell’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.

Art. 17 Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario che non intendano presentare la loro candidatura a cariche elettive.
2. La Commissione elettorale assume le funzioni subito dopo la nomina e riceve dalla Presidenza della Sezione l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Elegge domicilio presso la Sezione, ove dovranno essere inviati eventuali comunicazioni e/o ricorsi.
3. La Commissione elettorale:
a) verifica le candidature, ai sensi dell’art. 13, accertando l'esistenza e la regolarità della posizione elettorale dei candidati;
b) provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato eventuali documenti integrativi per verificare l’ammissibilità della candidatura.
c) accerta il numero degli iscritti volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa; se uno dei due numeri è superiore a 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono sette; se entrambi i numeri non superano 500 determina che i Consiglieri da eleggere sono cinque; nel computo sono compresi anche i minorenni; accerta altresì il numero degli iscritti obbligati e volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa ai fini della elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro ai sensi dei successivi articoli 29 comma 1 e 30 comma 1;
d) riceve e decide su eventuali ricorsi, di cui all’art. 16, prima di trasformarsi in Seggio elettorale;
e) dispone l'attrezzatura del Seggio elettorale in modo da assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di voto, in piena libertà e segretezza.
4. Di dette operazioni redige regolari verbali.
5. Il Segretario della Commissione elettorale svolge meri compiti di segreteria, non ha diritto di voto sulle decisioni assunte dalla Commissione elettorale su eventuali ricorsi e non può sostituire i membri della Commissione stessa.

Art. 18 Seggio elettorale
1. Il giorno che precede quello fissato per le elezioni, la Commissione elettorale si trasforma in Seggio elettorale. Il Presidente della Commissione assume le funzioni di Presidente del Seggio e i due membri quelle di scrutatori.
2. Il Presidente del Seggio provvede, prima dell’apertura del Seggio stesso, a preparare le schede per le votazioni che devono essere timbrate e firmate da lui stesso e da uno scrutatore nel numero identico agli aventi diritto la voto. Di tale operazione è data menzione nel verbale. Le schede, previa verbalizzazione del loro numero, sono custodite in pacco sigillato da aprire all’inizio delle votazioni.
3. Sulle schede sono prestampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
4. il Presidente del Seggio verifica che nella sala destinata alle votazioni, si trovino:
a) una o più cabine o divisori che consentano di votare in luogo non accessibile agli altri elettori e non esposto alla vista di estranei;
b) copia dello Statuto della Sezione;
c) l’elenco aventi diritto a voto;
d) le schede per la votazione;
e) una o più urne, con unica fessura per l'introduzione delle schede votate, chiuse e sigillate a cura del Seggio elettorale, per ogni carica da eleggere;
f) l'elenco dei candidati;
g) la lista degli elettori aventi diritto al voto, elencati in ordine alfabetico, dove si annoterà, da parte di uno degli scrutatori, l’identificazione del socio e l’avvenuta espressione di voto;
h) il materiale occorrente per l'esercizio del voto, per la formazione e sigillatura dei pacchi contenenti le schede e i documenti elettorali.
5. La direzione e la disciplina delle elezioni spetta al Presidente del Seggio che decide, senza ritardo e senza interrompere le elezioni, su tutte le questioni o reclami relativi alle operazioni elettorali, dopo aver sentito anche i membri del Seggio. Le decisioni, motivate, sono messe a verbale.
6. Il Presidente, in caso di momentanea assenza, è sostituito da uno scrutatore.
7. Il Presidente del Seggio regola l'afflusso e la presenza in sala degli elettori. I Delegati dell’UITS hanno diritto a presenziare all’interno del seggio ed alle operazioni di voto.
6. Si potrà procedere contestualmente alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti, nonché del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici. Questi ultimi due rappresentanti vengono eletti esclusivamente e rispettivamente dagli atleti e dai tecnici.

Art. 19 Votazioni
1. L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona mediante esibizione di documento di identità o tramite conoscenza diretta.
2. Il Presidente del Seggio gli consegna una scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, una per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, una per i componenti del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, una per il Rappresentante degli Atleti e una per il Rappresentante dei Tecnici. All'elettore viene, altresì, consegnata una penna a sfera di colore unico, con la quale dovrà esprimere il proprio voto.
3. L'elettore esprime il voto nel luogo designato, a garanzia della segretezza.
4. Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e si esprime barrando la casella corrispondente al candidato che si intende votare.
5. Compilate le schede, l'elettore le chiude e le consegna al Presidente del Seggio che, in sua presenza, le introduce nell'urna.
6. Ogni operazione di voto portata a termine viene registrata al fine di evitare la ripetizione di voti.
7. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l’ordine di presentazione al seggio.
8. E’ ammessa una sola delega per ogni votante che deve essere presentata con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante.

Art. 20 Orario delle votazioni
1. L'orario di apertura del seggio è stabilito in precedenza nella delibera del Consiglio Direttivo in relazione al prevedibile afflusso dei votanti e, comunque per una durata non inferiore alle tre ore, collocate nel pomeriggio del sabato o nella mattina della domenica, ovvero nella mattina di un giorno festivo o nel pomeriggio del giorno precedente.
2. Se la Sezione non ha più di 500 elettori, il Consiglio Direttivo può stabilire che tutte le operazioni elettorali siano svolte in un solo giorno, possibilmente festivo.
3. Scaduto l'orario stabilito per la votazione della prima mezza giornata, il Presidente del Seggio fa chiudere la sala; provvede quindi a sigillare l'urna, a contare le schede non utilizzate, a scriverne il numero a verbale e a chiudere in un pacco che viene sigillato.
4. Tutto il predetto materiale, unitamente ai verbali, agli elenchi, ai registri e ai timbri relativi al Seggio, è custodito a cura del Presidente o da un componente del Seggio, precedentemente designato e indicato nel verbale.
5. Alla ripresa delle operazioni, dopo la riapertura del Seggio, i pacchi e l'urna vengono verificati. Nel verbale viene registrato lo stato delle chiusure e dei sigilli che successivamente vengono aperti.
6. Gli elettori sono ammessi nella sala all'ora stabilita e vengono riprese le operazioni di voto, che continuano fino all'ora fissata per la chiusura delle votazioni; dopo tale ora sono ammessi a votare gli elettori che si trovano in attesa.
7. Le operazioni relative alla sospensione ed alla ripresa delle operazioni di voto sono osservate anche se viene praticata un'interruzione pomeridiana.

Art. 21 Chiusura delle votazioni e spoglio
1. Dopo il voto dell'ultimo elettore ammesso a votare, il Presidente del Seggio:
a) dichiara chiuse le operazioni di voto;
b) accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un pacco che viene sigillato;
c) accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori, quali risultano dall'elenco formato dal Seggio;
d) verbalizza le predette operazioni facendo risultare eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno votato e quello delle schede non utilizzate.
2. Il Presidente procede quindi all'apertura dell'urna contenente le schede votate e allo spoglio delle stesse.
3. Dei voti attribuiti ad ogni candidato, nonché delle schede bianche e nulle, viene presa nota contemporaneamente in due elenchi (tabelle di scrutinio) tenuti da uno scrutatore e dal Segretario. Il secondo scrutatore esamina a sua volta la scheda e la deposita possibilmente in apposito raccoglitore.
4. Su eventuali irregolarità rilevate decide immediatamente il Seggio stesso, a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Sono dichiarate nulle le schede non fornite dal Seggio e quelle che recano segni atti a far riconoscere l'elettore.
6. Sono nulli i voti dati a persone non candidate e quelli che non indicano con certezza il candidato votato.
7. Le schede che riportano un numero di candidati superiore a quello da eleggere sono dichiarate nulle.
8. Le schede ritenute nulle sono riposte a parte, insieme a quelle riscontrate bianche.

Art. 22 Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati
1. Esaurite le operazioni di spoglio delle schede ne viene accertato il numero che viene registrato nel verbale e confrontato con quello risultante dall'elenco dei votanti e dei voti, firmato dai componenti del Seggio; in caso di differenze si mette a verbale l'esito dell'indagine sulle presumibili cause di esse.
2. Vengono, quindi, trascritti nel verbale il numero:
a) dei voti validi riportati dai singoli candidati;
b) delle schede bianche;
c) delle schede e voti dichiarati nulli;
d) delle schede non utilizzate;
3. Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITS; in caso di parità di tale anzianità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
4. Sulla base della graduatoria sono considerati eletti, previo accertamento dei requisiti per l'eleggibilità, i primi cinque oppure i primi sette candidati, a seconda che gli iscritti siano non più di 500 o più di 500 sulla base di quanto stabilito dall’art. 17 comma 3 lettera. c).
5. Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri eletti. Analogamente si procede per lo spoglio dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.
6. Vengono poi chiuse in un plico sigillato le schede valide ed in un altro le schede bianche e quelle nulle. Su ogni plico viene descritto il contenuto e il tutto viene chiuso e sigillato in un plico con le firme dei componenti del Seggio.
7. Tutte le operazioni devono risultare nel verbale che va poi chiuso e firmato, in due originali, dal Presidente del Seggio, dai due scrutatori e dal Segretario.
8. Il materiale predetto, unitamente ai due verbali viene consegnato, entro il giorno successivo a quello di chiusura del seggio, al Presidente della Sezione, che ne rilascia ricevuta e lo conserva agli atti della Sezione. Ogni elettore attivo e/o passivo può chiederne copia da rilasciare senza ritardo nelle 48 ore successive alla richiesta.
9. Tutte le operazioni di cui al presente articolo, nonché di cui agli artt. dal 16 al 21 devono essere effettuate alla presenza di almeno 2 membri della Commissione elettorale/Seggio elettorale, escluso il
segretario che assolve mere funzioni di verbalizzazione.

Art. 23 Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo
1. Il Presidente del seggio, entro le 24 ore successive allo scadere del termine di cui al comma 8 dell’articolo 22, provvede a comunicare l'esito delle elezioni agli iscritti e ai candidati risultati eletti mediante affissione delle proclamazioni effettuate all'albo della Sezione. Questo adempimento chiude le operazioni elettorali.
2. Gli eletti devono comunicare al Presidente della Sezione l'eventuale rinuncia alla carica, entro tre giorni dall’affissione dei risultati. Scaduto tale termine le cariche si intendono accettate. In presenza di rinunciatari, il Presidente effettua subito la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria. In mancanza si procede, entro 70 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, ad indire ed effettuare nuove elezioni per surrogare fino a due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri e fino a tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Nel caso in cui il numero dei rinunciatari fosse maggiore, si dovrà procedere, entro lo stesso termine, alla rielezione di tutti i componenti dell'Organo oggetto di rinuncia da parte dei propri componenti. In caso di inosservanza dei termini fissati, l’UITS nomina un Commissario ad acta che provvederà ad indire e svolgere le elezioni, nel rispetto delle norme previste. Se l'Organo incompleto risulta essere il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il precedente fino alle nuove elezioni. Se l’Organo incompleto risulta essere il Collegio dei Revisori o Revisore unico e il Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, rimarranno in carica, in prorogatio, i precedenti Revisori e/o Probiviri fino a quando saranno eletti i nuovi Organi.
3. Il Presidente uscente, scaduto il termine di cui al comma 2, invia, entro 7 giorni, comunicazione dei risultati delle elezioni all'UITS per la convalida degli eletti, informandone contestualmente i competenti Organi periferici, assicurando che gli eletti posseggano i requisiti richiesti per l'eleggibilità, allegando un originale del verbale e della tabella di scrutinio.
4. In merito a qualsivoglia controversia insorta alla presentazione di candidature e all’esercizio di voto è ammesso reclamo secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’UITS. Il ricorso, pena la sua irricevibilità, deve essere preannunciato al Presidente del Seggio elettorale prima della chiusura dei lavori, in modo che risulti inserito nel verbale della stessa. Il reclamo, opportunamente motivato, va trasmesso all’UITS, a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax, entro 5 giorni dalla data in cui si è svolta l’Assemblea. Fa fede la data del timbro postale.

Art. 24 Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio Direttivo
1. Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell’UITS, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri a maggioranza.
3. Il Presidente, appena eletto, comunica all'UITS e ai competenti Organi periferici la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e ne chiede all'UITS la ratifica. La ratifica viene trasmessa, dalla Sezione stessa, alla Questura e Prefettura, competenti per territorio, e agli uffici dell’Amministrazione Difesa e/o Enti Locali proprietari del poligono.
4. Ottenuta la ratifica, il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ed entra in funzione, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente.
5. Se il Consiglio Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni da effettuarsi entro i 70 giorni successivi, a cura del Consiglio Direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti.

Art. 25 Presidente della Sezione
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento. E’ altresì responsabile:
a) dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro;
b) ha la firma degli atti sociali;
c) convoca l'Assemblea degli iscritti volontari in seduta ordinaria e straordinaria;
d) convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.
2. Al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, il Consiglio Direttivo può eleggere, fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente. L’elezione, del Presidente e Vice Presidente, è ratificata dall’UITS. La carica di Vice Presidente è comunicata agli Organi competenti ai sensi dell’art. 24 comma 3.
3. In caso di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e con il compito di provvedere a riportare il Consiglio Direttivo nella sua funzione ordinaria. In caso di ulteriore impedimento del Vice Presidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue funzioni. Tale delega deve essere definita nella sua temporalità e funzione.
5. Compete al Presidente:
a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro;
c) conferire il massimo impulso all'attività sportiva della Sezione;
d) rilasciare, ai sensi dell’art. 59, commi 1 e 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90, diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
6. La firma sul certificato elettronico potrà essere apposta dal Vice Presidente e/o da un Consigliere e/o da un tesserato della Sezione, previa delega espressa deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni nominativo abilitato alla firma dovrà essere comunicato all’UITS, alla Questura e/o Prefettura competente per territorio.
7. Qualora il Presidente fosse consegnatario del poligono di tiro, ne assumerà la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Se i poligoni appartengono al demanio di enti territoriali vale quanto previsto dal c.c. e dalle leggi vigenti in materia e da una convenzione, ove sussista.
8. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l'iscritto in via cautelare.
9. Il provvedimento di sospensione, debitamente motivato, ha effetto immediato e la durata massima di 30 giorni. La sospensione inibisce ogni forma di attività sociale e sportiva nonché l’accesso al poligono. Il Presidente dovrà, entro 24 ore dall'adozione del provvedimento di sospensione, informarne l'iscritto e, il Presidente del Collegio dei Probiviri o il Proboviro (qualora sia stato istituito l’Organo), dandone tempestivamente comunicazione formale all'UITS.
10. La sospensione sancita dal Presidente non si configura come provvedimento disciplinare.
11. In caso di dimissioni o indisponibilità, il Presidente comunica per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, all'UITS e all'Organo periferico competente la propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere.
12. Se le dimissioni o l’impedimento riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone
gli Organi periferici della stessa.
13. Se le dimissioni si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle ultime elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione; in caso affermativo lo propone all'UITS per la convalida, informandone gli Organi periferici. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve indire ed effettuare le elezioni entro 70 giorni per surrogare il membro mancante. Il Consigliere eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
14. Il Consiglio Direttivo, ottenuta dall'UITS la convalida della sua nuova formazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone gli Organi periferici.
15. La ratifica della nuova formazione del Consiglio Direttivo deve essere richiesta, in entrambi i casi predetti, con le modalità prescritte dal precedente art. 24.

Art. 26 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, attraverso raccomandata a/r, fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento. In casi di comprovati eventi di natura straordinaria e/o urgente i giorni possono essere ridotti a due. Deve essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte l'anno.
3. Se è costituito il Collegio dei Revisori alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui designato; altrimenti è invitato il Revisore unico.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo componenti della direzione di tiro e altri iscritti alla Sezione, in qualità di consulenti. Gli invitati non assistono alle deliberazioni, che devono essere assunte soltanto dai membri del Consiglio Direttivo.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti: tre se il Consiglio si compone di cinque, quattro se si compone di sette, incluso il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l’intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell’UITS.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare a:
a) deliberare la richiesta di affiliazione all'UITS, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dalle norme regolamentari;
b) esercitare le competenze di cui all’art. 4, comma 3;
c) organizzare l'attività istituzionale della Sezione;
d) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
e) convocare l'Assemblea elettorale alla fine del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo;
f) predisporre la relazione tecnico-morale da presentare in Assemblea con il Conto Consuntivo e Bilancio di previsione;
g) predisporre ed attuare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive dell'Organo periferico dell’UITS;
h) nominare, qualora ritenuto opportuno, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa, la propaganda e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;
i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono;
j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
k) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi; prestare la propria collaborazione nel caso di visite ispettive UITS, e/o commissariamenti;
l) segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari;
m) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale.
n) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici qualora all’ordine del giorno vengano trattate materie di loro competenza;
o) deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore della Sezione.
3. Le deliberazioni sui seguenti argomenti, debitamente motivate e documentate, sono trasmesse all'UITS e diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell’UITS:
a) l’elezione del Presidente della Sezione;
b) le modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 28 Consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante
1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
2. Ottenuta dall'UITS la ratifica, il Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15 giorni, le consegne dal Consiglio uscente.
3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa quella di cassa rilasciata dall’incaricato del servizio, alla data delle consegne stesse.
4. Alle consegne è invitato ad assistere un rappresentante del competente Organo periferico UITS.
5. Delle consegne viene redatto in duplice originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente.
6. Qualora il Consiglio Direttivo uscente ritardi le consegne, senza giustificato motivo oltre il quindicesimo giorno dal formale invito, il Consiglio Direttivo subentrante procede, previo formale avviso al Presidente uscente, in presenza di un rappresentante dell'Organo periferico UITS, alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo un verbale tenuto agli atti della Sezione. Copia dello stesso deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 29 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico
1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a
maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.
2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico (d’ora in poi Revisori) sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.
4. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all’Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.

Art. 30 Collegio dei Probiviri o Proboviro unico
1. Se la Sezione lo ritenga utile può istituire il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico (d’ora in poi Probiviri). Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Proboviro.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall’art. 13.
3. I Probiviri esercitano l’azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5. I Probiviri decidono sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l’audizione personale.
7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell’UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.

Art. 31 Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici
1. La Sezione provvede, ogni quattro anni, all’elezione:
a) di un Rappresentante degli Atleti fra gli iscritti volontari maggiorenni tesserati UITS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;
b) di un Rappresentante dei Tecnici fra gli iscritti volontari maggiorenni, tesserati UITS presso la Sezione che abbiano ottenuto la qualifica UITS di Tecnico sportivo e che risultino inseriti negli appositi albi federali.
2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che sono iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione ai sensi dell’art. 13.
3. I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell’UITS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITS.
4. I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all’ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.
5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dagli iscritti alla Sezione aventi i requisiti di cui al precedente art. 12 ed appartenenti rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo.

Art. 32 Durata delle cariche e decadenza
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro, il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici durano in carica quattro anni.
2. In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza si procede a indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni, per surrogare fino a un massimo di due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fino a un massimo di tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.
3. Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente sono più di due, se la Sezione ne ha cinque, o più di tre, se la Sezione ne ha sette, decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell’Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l’impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.
4. Ogni modificazione alla composizione del Consiglio Direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri deve essere comunicata all'UITS per la ratifica, informandone gli Organi periferici.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere proposto per la decadenza. La proposta di decadenza è formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è inoltrata all’UITS che provvede per i conseguenti adempimenti.
6. In caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio. In caso di dimissioni del Revisore unico o del Proboviro unico, o di integrazione del Collegio, si applica la procedura per l’integrazione o elettiva come descritta al comma 2 del presente articolo.
7. E’ causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di tesseramento, ai sensi dell’ art. 43 comma 4. È, altresì, causa di decadenza dalla carica la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva, superiore a un anno, ad opera degli Organi di giustizia UITS.
8. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica nella Sezione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo sezionale dell’esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica. Il Consiglio ne informerà immediatamente l’UITS al fine dell’adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.
9. La decadenza del Consiglio Direttivo sezionale non comporta la decadenza degli altri Organi.
10. I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell’Organo.
11. La decadenza dalle cariche sezionali è dichiarata dall’UITS.
12. Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi della Sezione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria della Sezione e trasmesse tempestivamente all’UITS.
13. Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale la Sezione dovrà indire e celebrare l’Assemblea elettorale per sostituire o reintegrare dette cariche. Tale periodo può essere prorogato a discrezione dell’UITS fino ad un massimo di sei mesi, termine perentorio entro il quale dovrà celebrarsi l’Assemblea.

Art. 33 Incompatibilità
1. E’ considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall’UITS, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’Organo nel quale è stato eletto o nominato.
2. Qualora il conflitto di interessi di cui al comma 1 e conflitti di interessi derivanti da vincoli parentali e di affinità fra i componenti di tutte le cariche sociali della Sezione e tra gli stessi ed i dipendenti della Sezione sia limitato a singole deliberazioni o atti del Consiglio Direttivo della Sezione, il soggetto interessato non deve prenderne parte.

3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall’ultima carica conseguita.
4. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti e Proboviro nell’ambito della Sezione. E’ altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei Conti e Proboviro.

Art. 34 Ineleggibilità
1. Sono ineleggibili:
a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale, industriale, artigianale collegata all’attività della Sezione;
b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 12 mesi ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c) coloro che abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive e/o sanzioni disciplinari, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell’UITS, di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
d) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;
e) coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione.

Art. 35 Segreteria
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si può avvalere di una Segreteria.

TITOLO III  ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 36 Iscrizione obbligatoria e Quota annua di iscrizione
1. Sono iscritti “obbligatori”coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi.
2. La quota annua per l'iscrizione alla Sezione dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, è stabilita ogni anno con provvedimento adottato dai Ministeri competenti.
3. Gli ulteriori importi dovuti dagli iscritti per l'attività svolta nella Sezione saranno determinati e riscossi secondo le modalità previste dall’UITS e dal Regolamento di Sezione di cui all’art. 52.

Art. 37 Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
1. Coloro che si iscrivono alla Sezione, ai fini dell’ottenimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove previste.
2. Coloro che, ai sensi del precedente art. 36, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, per l’ottenimento del patentino di idoneità al tiro devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno superando, con le armi in dotazione, le prove previste in ragione dell’attività esercitata.
3. Le modalità e i relativi costi, per lo svolgimento dei predetti corsi, sono definite annualmente dall'UITS, tramite il “Manifesto” da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.
4. Per le lezioni pratiche sono impiegate le armi per le quali gli stand sono resi agibili.

Art. 38 Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro
1. All'iscritto che abbia completato il corso di lezioni regolamentari di tiro di cui al precedente articolo 37 è rilasciato un diploma di idoneità al maneggio delle armi. A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prove rispettivamente previste, viene rilasciato un patentino di idoneità al tiro.
2. I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall’UITS, a firma del Presidente della Sezione. Per la firma degli stessi il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Vice Presidente e/o ad un Consigliere e/o ad un tesserato della Sezione secondo quanto stabilito al precedente art. 25 comma 6.

Art. 39 Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni
1. I poligoni di tiro sono aree ove insistono idonee strutture che garantiscono l'esercizio del tiro in sicurezza.
2. Le aree di sedime dei poligoni possono appartenere al Demanio dello Stato - ramo Difesa, agli Enti territoriali locali, a privati, e alla Sezione medesima.
3. Le aree del Demanio dello Stato - ramo Difesa - sono date in uso alle Sezioni ai sensi delle normative vigenti, previo verbale di consegna sottoscritto dal rappresentante legale della Sezione e da colui che rappresenta l'Amministrazione dello Stato. Per le aree di proprietà degli Enti territoriali locali il verbale di consegna può essere costituito da apposita convenzione, mentre per le aree di proprietà privata da contratto di fitto.
4. Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono.
5. Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITS per gli stand di tiro per l’utilizzo di armi ad aria e gas compressi nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand di 1° categoria e/o palestre di tiro ad aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell’agibilità è di competenza del Ministero della Difesa.
6. La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell’area di sedime.
7. L'uso degli stand è regolato dalle norme di tiro predisposte dalla Sezione, riferite ad ogni stand ed approvate da apposita Commissione per la concessione dell'agibilità. Copia delle norme di tiro deve essere affissa all'albo della Sezione e uno stralcio è esposto nelle stazioni di tiro per la parte interessante ogni stand del poligono.
8. Per i campi di tiro valgono le relative norme.

Art. 40 Esercizio del tiro
1. Nei poligoni possono essere impiegate esclusivamente le armi, gli attrezzi sportivi e le munizioni per il cui uso gli impianti sono agibili.
2. Le Sezioni sprovviste di stand agibili possono organizzare e svolgere attività di tiro per le prove pratiche al maneggio delle armi nel poligono di una Sezione limitrofa, previa apposita convenzione, possono svolgere attività di tiro presso un poligono in uso alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato, previo accordo con l’Amministrazione ospitante.
3. I reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato possono usufruire degli stand di tiro delle Sezioni TSN, sulla base di apposito programma, concordato in relazione alle esigenze della Sezione. Sono a carico dei predetti reparti tutte le spese per l'esercizio degli impianti, quelle per gli eventuali danni causati. L'importo di tali spese è concordato tra la Sezione e il singolo reparto.

Art. 41 Armi della Sezione
1. Le armi necessarie per l'addestramento al tiro sono acquistate liberamente dal Presidente della Sezione.
2. Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall’UITS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.
3. Il trasporto delle armi fuori dalla sede della Sezione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e sotto la diretta responsabilità di colui che le trasporta.

TITOLO IV  ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 42 Affiliazione
1. Per praticare attività di tiro la Sezione deve richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS.
2. La Sezione è tenuta a versare all’UITS la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall’UITS.

Art. 43 Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all'UITS
1. Tutti gli iscritti volontari devono essere tesserati all’UITS. Per svolgere attività amatoriale ed agonistica di tiro il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
2. L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. L’iscrizione viene interrotta se entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno non viene pagata la relativa quota.
3. Il tesseramento è valido per l’anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.
4. Ai fini dell’elettorato passivo e del mantenimento della carica elettiva e di tutte le funzioni istituzionali di tecnico, giudice ed istruttore istituzionale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
5. La quota d’iscrizione volontaria, posta a carico dei soci della Sezione, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.
6. La quota d’iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.
7. La Sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci.

Art. 44 Attività di tiro della Sezione
1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.
3. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
4. Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previe intese con la Sezione.
5. Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.

TITOLO V COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO

Art. 45 Costituzione e compiti della Direzione di tiro
1. L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l’uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell’agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.
2. L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L’istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.
3. Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall’UITS. La nomina è valida per l’anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
4. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
5. Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, anche mediante gli istruttori del Corpo, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
6. Ai fini dell’esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria l’acquisizione della relativa licenza di legge.

TITOLO VI  GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46 Proventi della Sezione
1. Alle spese di esercizio la Sezione provvede:
a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITS;
b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;
e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.

Art. 47 Bilancio Preventivo
1. L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
2. Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
3. A seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall’UITS su moduli dalla stessa predisposti.
5. Nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea, la Sezione opererà in regime provvisorio applicando in dodicesimi il preventivo dell'esercizio precedente.
6. Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

Art. 48 Conto Consuntivo
1. Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico morale;
b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
2. A seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall’UITS, su moduli dalla stessa predisposti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio richiesti dall’UITS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.

Art. 49 Servizio di cassa
1. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.
2. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
3. Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 50 Documenti amministrativi
1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione sono:
a) il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;
b) blocchetto delle ricevute di pagamento dirette, con numerazione progressiva per anno solare con timbro della Sezione;
c) il registro dei verbali dei Probiviri;
d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Assemblea dei soci;
e) il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti;
f) l'inventario dei beni mobili;
g) il registro delle armi;
h) il registro delle munizioni;
i) il registro dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro;
j) il registro degli iscritti obbligati;
k) il registro degli iscritti volontari;
l) il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera g) sono annotate le armi in dotazione, con la relativa descrizione, numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica, nazionalità con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e l’eventuale successiva cessione.
3. Nel registro di cui alla lettera h) devono essere indicati il carico e scarico delle munizioni con l’individuazione dei nominativi degli utilizzatori.
4. Nel registro di cui alla lettera l) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.
5. I registri di cui alle lettere g), h), j), k) e l) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
6. Per la compilazione dei predetti registri, salva l’obbligatorietà del supporto cartaceo, possono essere utilizzati sistemi automatizzati di compilazione.

Art. 51 Versamento all'UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti
1. La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposto dalla Sezione all'UITS.

2. La quota di tesseramento all'UITS è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITS, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall’art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti riscosse nel mese di marzo andranno riversate all’UITS entro la fine del mese stesso.
3. La percentuale della quota riferita agli iscritti d’obbligo è versata all’UITS nelle modalità emanate annualmente dall’UITS stessa.

TITOLO VII  REGOLAMENTO

Art. 52 Regolamento interno
1. Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle nome statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.

TITOLO VIII  NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 53 Norma transitoria
1. Il presente Statuto è adottato dall’Assemblea della Sezione entro 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS alle Sezioni TSN, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente inviato al Consiglio Direttivo dell’UITS da parte del Presidente della Sezione. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS del presente Statuto, lo stesso si intende tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione.
2. Per l’adozione del presente Statuto sono sufficienti i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
3. Gli Organi sezionali la cui composizione non corrisponde a quanto prescritto dal presente Statuto dovranno essere adeguati entro 9 mesi dall’adozione dello Statuto stesso.

Art. 54 Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.
2. Con riferimento alla giustizia sportiva valgono le norme dell’UITS.

Art. 55 Norme finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo la comunicazione ufficiale di presa d’atto da parte dell’UITS.
2. Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3. Lo Statuto sarà esposto all’albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.
4. l’UITS, sentito il parere del Consiglio Direttivo UITS, fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto in caso di dubbi sull’applicazione delle medesime (come da Statuto UITS, art. 2 comma 1 lett. d).











































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